Pagare i giovani è un obbligo

117025_420x270Nella storia della Pac le misure a favore del ricambio generazionale sono sempre state collocate nell’ambito del 2° pilastro (PSR). Con la Pac 2014-2020, per la prima volta un sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori viene inserito nel 1° pilastro con l’introduzione di una componente obbligatoria nel nuovo regime dei pagamenti diretti. L’Ue sostiene che la presenza di attività economiche gestite da giovani agricoltori è un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo, per cui è opportuno sostenere l’insediamento iniziale dei giovani e l’adeguamento strutturale delle relative aziende nella fase successiva all’insediamento. A tal fine, nei pagamenti diretti della nuova Pac 2014-2020 è previsto un pagamento per i giovani agricoltori. 

1% del massimale ai giovani

Il Reg. 1307/2013 prevede7 tipologie di pagamenti diretti di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L’Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti (tab. 1): 
- pagamento di base: 58% del massimale nazionale; 
- pagamento ecologico (greening): 30%; 
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%; 
- pagamento accoppiato: 11%; 
- pagamento per i piccoli agricoltori. 
Ai giovani agricoltori è stato destinato un plafond dell’1% del massimale nazionale.

I beneficiari: 40 anni per i primi 5 anni

I beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti: 
- età inferiore ai 40 anni; 
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base (quindi la data limite è il 15 maggio 2010). 

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non deve trasformarsi in un aiuto al funzionamento, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni
Se l’insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento per i giovani agricoltori viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Il plafond 

Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond destinato al pagamento per i giovani agricoltori non può essere superiore al 2% del massimale nazionale. L’Italia haprevisto una percentuale dell’1%. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un segnale di scarsa attenzione ai giovani agricoltori, ma non è così. Le motivazioni che hanno ispirato questa scelta sono due: 
1. evitare una sottoutilizzazione del plafond, che avrebbe comportato fondi inutilizzati che sarebbero tornati nelle casse comunitarie; 
2. utilizzare la riserva nazionale per coprire il fabbisogno necessario a soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori. 
Con questa scelta i giovani agricoltori italiani hanno la certezza di percepire il livello massimo di pagamento ammissibile. Infatti, anche con un massimale dell’1%, l’Italia garantisce la quota massima di finanziamento ai giovani agricoltori attingendo, se necessario, alla riserva nazionale.

L’importo del pagamento

L’importo del pagamento, sulla base delle scelte italiane, si ottiene moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento maggiorato del 25% del pagamento di base. 

Questo metodo di calcolo suscita molte perplessità. Infatti il pagamento è proporzionale al valore dei titoli individuali; quindi un giovane agricoltore che ha ereditato da un genitore titoli di valore elevato, ottiene un pagamento elevato e viceversa. 

In questo modo lo status di giovane agricoltore viene premiato in modo differente, tenendo conto del valore dei titoli storici invece che della condizione anagrafica. 

La Conferenza Stato-Regioni ha giustificato questa scelta con il fatto che questo metodo di calcolo garantisce il più alto livello di erogazione a favore dei giovani agricoltori nel complesso del nostro Paese, anche se genera un trattamento variabile e iniquo tra un giovane e l’altro. 

Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari. 

Gli effetti 

Il pagamento ai giovani agricoltori è un segnale politico importante che dimostra l’attenzione della Pac nei confronti delle imprese giovani e del ricambio generazionale in agricoltura. 

Dal punto di vista pratico, tuttavia, il beneficio per un giovane agricoltore è limitato; l’importo del pagamento è di limitata entità e non apporta un miglioramento significativo del risultato operativo aziendale. La media italiana del pagamento sarà pari a circa 45 €/ha; infatti l’importo medio del pagamento di base sarà di circa 179 €/ha a cui corrisponde un pagamento per i giovani agricoltori di 45 €/ha. Esemplificando, un giovane agricoltore con il massimo degli ettari ammissibili (90 ha) riceverà circa 4.000 €/ha per cinque anni. Quindi un giovane agricoltore che si insedia e presenta domanda alla riserva nazionale nel 2015 (o anni successivi) percepirà i seguenti importi dei pagamenti diretti: 
- pagamento di base: 179 €/ha; 
- pagamento per giovani agricoltori: 45 €/ha; 
- pagamento verde: 93 €/ha; 
- per un totale di 317 €/ha circa cui si aggiunge il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore pratica una coltura o un allevamento che rientrano in tale pagamento. 

La situazione è diversa se il giovane possiede diritti di valore elevato derivanti dalla sua situazione storica (ad es. perché si è insediato prima del 2015) o perché ha ereditato da un genitore diritti di valore elevato. 

Un esempio di questo secondo caso è riportato in tab. 3 dove un giovane agricoltore si insedia nel 2015, ereditando i diritti del genitore, che possedeva titoli di valore superiore alla media nazionale; in tal caso il pagamento per il giovane agricoltore è di circa 100 €/ha;, ben superiore rispetto ai 45 €/ha; (media nazionale) di cui abbiamo parlato sopra. Il giovane agricoltore subisce tuttavia gli effetti della convergenza, come tutti gli altri agricoltori (fig. 1). 

La prima volta nel 1° pilastro 

L’analisi del pagamento per i giovani agricoltori dimostra che l’importo è di piccola entità e, certamente, non sarà tale da convincere un giovane a insediarsi in un’azienda agricola. Tuttavia, la nuova Pac introduce per la prima volta un livello di aiuti riservato ai giovani agricoltori (anche se solo dell’1%); è l’inizio di un percorso che potrà essere potenziato nelle prossime riforme della Pac. 

Inoltre, bisogna ricordare che la politica più importante a favore dei giovani continua ad essere collocata nel secondo pilastro dove, in continuità con le azioni intraprese durante la programmazione 2007-2013, Vi sono misure più consistenti a sostegno dell’imprenditoria giovanile (premio di insediamento, incentivi agli investimenti aziendali), con la novità di poter attivare un sottoprogramma specifico per i giovani agricoltori.

Fonte

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